La notizia della perdita a tavolino per 20 a 0 a favore del Reno Bologna e la penalità di 4 punti alla squadra biancorossa arriva a metà settimana come un fulmine a ciel sereno. Una piega del regolamento sottolinea che un giocatore squalificato deve scontare tale squalifica da tesserato, il periodo in cui non risulta tesserato non viene conteggiato: il giudice sportivo ha applicato la regola. Il Romagna RFC ripartirà quindi da 26 punti in classifica. Questa novità ha fatto andare via il sorriso sulle labbra di molti vista la bella prestazione di domenica scorsa, una partita ben giocata dove il Romagna ha fatto vedere il bel gioco. Questo fine settimana i biancorossi sono attesi a Livorno dal Lions Amaranto e sicuramente assisteremo ad una reazione di orgoglio dei ragazzi di Achille che stanno ricominciando a macinare bel gioco come accadeva nella passata stagione. Le partite giocate fuori casa in questa stagione sono costate care ai “galletti” che hanno sempre patito il mal di trasferta, ma questa volta partiranno con la carica giusta per affrontare la partita contro i toscani e portare a casa il risultato.
Di seguito riportiamo la delibera del giudice sportivo della riunione del 14 gennaio:
“GARA – Girone 2 – “ROMAGNA R.F.C. / RENO RUGBY BOLOGNA” DELL’ 11 Gennaio 2009
Il Giudice Sportivo,
visto il referto arbitrale del Sig. Emanuele LAVEZZO, rilevato che dallo stesso referto risulta che nella gara in oggetto ha partecipato per la società Romagna R.F.C. il giocatore AMBROSINO Carmine, tesserato in data 16/12/2008, (tess. n° 0 88228);
considerato che lo stesso Ambrosino Carmine era stato indicato nell’elenco squalificati del G.S., datato 7/8/2008 prot. n° 18/GS/NAZ., pubblicato sul sito federale nell’ Albo Federale sezione Giudice Sportivo in data 7 agosto 2008 in quanto aveva da scontare
(novantadue) 92 GIORNI DI SQUALIFICA sanzione comminata nella gara del 18/5/2008 con comunicato n° B/29 /GS del 21 Maggio 2008, stagione sportiva 2007/2008;
rilevato che la sanzione, in applicazione dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e della Delibera Federale n° 66 del 18/7/2008, è stata sospesa nella sua esecuzione in data 18 Maggio 2008 (fine Campionato utile cui il tesserato poteva partecipare) ed ha ripreso a
decorrere a far data dalla data di tesseramento del giocatore e più precisamente il 16/12/2008;
considerato dunque che lo stesso ha preso parte alla gara dell’ 11 Gennaio 2009 non avendo ancora definitivamente scontato la sanzione irrogata; visti gli artt. 28/1 lett.e) del Regolamento di Giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva, avendo la società Romagna R. F.C. conseguito un risultato del campo di 35 a 7 a lei favorevole, dichiara perdente la Romagna R. FC con il risultato di 0 a 20 in favore della società Reno Rugby Bologna, la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e con la MULTA di €. 100.00(CENTO).
Si ricorda che il tesserato Ambrosino Carmine del Romagna R.F.C. terminerà di scontare la squalifica il 17 marzo 2009.
Roma, 14 Gennaio 2009
(Avv. Marco Cordelli)”